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    Caldo estremo in cantiere: la CIG che non ti brucia le 52 settimane

    Fermare il cantiere nelle ore più calde non è più solo un obbligo che ti costa una giornata: da luglio c’è una cassa integrazione dedicata, e le ore ferme non consumano il tuo plafond ordinario.

    Il mese scorso avevamo raccontato l’ordinanza caldo della Regione Lombardia: stop ai lavori all’aperto dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni a rischio alto. La domanda che ci siamo sentiti fare più spesso da allora è sempre la stessa: e quelle ore chi me le paga?

    Adesso una risposta c’è. Il D.L. 107/2026, in vigore dal 27 giugno, ha introdotto una tutela rafforzata per le sospensioni dovute al caldo estremo, e l’INPS ha pubblicato le istruzioni operative il 20 luglio con il messaggio n. 2418. Vale dal 1° luglio al 31 dicembre 2026.

    Cosa cambia davvero rispetto alla CIGO di sempre

    La cassa integrazione per “eventi meteo – temperature elevate” esisteva già. Il problema era il conto: ogni settimana di caldo bruciava settimane del plafond ordinario, quelle che poi ti servono a novembre quando piove per quindici giorni di fila. Il decreto interviene esattamente lì.

    I tre vantaggi introdotti dal D.L. 107/2026

    • Le settimane non si contano: i periodi autorizzati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 restano fuori dal limite delle 52 settimane nel biennio mobile
    • Niente contributo addizionale: la sospensione per caldo non ti costa la maggiorazione contributiva che normalmente accompagna la CIGO
    • Nessuna anzianità minima: cade il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro, quindi rientra anche chi hai assunto da poco per la stagione

    Per l’agricoltura vale un pacchetto parallelo sulla CISOA, con la copertura estesa anche alle riduzioni di orario del 50% nella giornata e senza il requisito dei 181 giorni lavorati.

    Chi rientra

    La misura è pensata per chi lavora sotto il sole per mestiere: imprese edili e affini, settore lapideo, attività di escavazione. Sul fronte agricolo, aziende agricole e florovivaistiche tramite CISOA.

    Il presupposto è quello degli “eventi oggettivamente non evitabili”: eccezionali situazioni climatiche e ondate di calore straordinarie. Non serve dimostrare di essere stati colti di sorpresa dal caldo di luglio, serve documentare che in quelle ore, in quel cantiere, non si poteva lavorare in sicurezza.

    I 35 gradi non sono un interruttore

    È l’equivoco più diffuso, e vale la pena chiarirlo perché ci si gioca l’accoglimento della domanda. La soglia dei 35 °C è un indicatore di riferimento, non un limite rigido: l’INPS ammette da tempo la CIGO anche sotto quella temperatura quando la temperatura percepita è superiore a quella misurata dal termometro.

    E la temperatura percepita sale per ragioni che in cantiere conosci a memoria:

    • umidità elevata, che blocca l’evaporazione del sudore
    • esposizione diretta al sole, senza ombra né riparo
    • sforzo fisico intenso e prolungato
    • DPI che vanno indossati per forza e che non lasciano traspirare
    • macchinari, asfalto o superfici che irradiano calore
    Un rifacimento di manto stradale a 32 °C con l’asfalto caldo sotto i piedi e i DPI addosso può giustificare la sospensione quanto una giornata a 36 °C in un piazzale ventilato. Quello che conta è come lo documenti, non cosa segna il termometro sulla facciata dell’ufficio.

    Cosa ti serve avere in mano prima di chiedere la CIG

    Qui sta il punto che molti scoprono tardi. La domanda va accompagnata da una relazione tecnica che spieghi perché non era possibile proseguire in sicurezza. E una relazione regge solo se dietro c’è un cantiere gestito di conseguenza:

    1. DVR e POS con il rischio termico dentro. Il microclima va valutato: sono gli artt. 15, 28 e 180-181 del D.Lgs 81/2008, non una raccomandazione
    2. Le misure di prevenzione attivate davvero: acqua potabile sempre disponibile, pause in zone ombreggiate, rimodulazione degli orari, formazione dei lavoratori sui sintomi del colpo di calore
    3. La dotazione coerente: abbigliamento traspirante, protezione del capo, sistemi di raffrescamento dove l’ombra da sola non basta
    4. La registrazione dell’evento: bollettini meteo del giorno, eventuale ordinanza regionale in vigore, ore effettivamente sospese

    Detto in modo diretto: la CIG per caldo estremo non premia chi si è fermato, premia chi si era attrezzato per non doversi fermare e si è fermato lo stesso perché le condizioni erano oltre il gestibile. La differenza, in sede di istruttoria, si vede.

    Termini: quando presentare la domanda

    Le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’attività. La trasmissione dei dati per il pagamento segue entro il secondo mese successivo, o entro 60 giorni dall’autorizzazione.

    Le nuove causali introdotte dal decreto sono utilizzabili dal 24 luglio 2026 e, in prima applicazione, il termine è stato allungato. Se hai già sospeso lavorazioni a luglio, è il momento di parlarne con il tuo consulente del lavoro: la finestra è aperta adesso.

    Fermarsi non è perdere una giornata

    C’è ancora chi considera lo stop nelle ore centrali una scocciatura da aggirare. La Cassazione la vede diversamente: con la sentenza n. 14578/2026 ha confermato che il colpo di calore è un rischio prevedibile e gestibile, e che l’omessa tutela dal calore è responsabilità del datore di lavoro.

    Tradotto: la sospensione documentata non è una resa, è una misura organizzativa di prevenzione. Protegge chi lavora e protegge te. E adesso, per la prima volta, non ti costa nemmeno il plafond.

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