F.A.Q Le domande ricorrenti sul cantiere

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[vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Cosa si intende quando si parla di cantiere temporaneo o mobile?” el_id=”1442392649648-001eb401-a6de”]Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civili essi sono: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Un ponteggio metallico posto in un cantiere edile deve essere protetto dalle scariche atmosferiche mediante impianto di messa a terra?” el_id=”1442392436011-cfc54402-bd66″]Il ponteggio metallico, come tutte le masse metalliche presenti in cantiere, deve essere protetto da un impianto di messa a terra ai sensi dell’art. 271 del DPR 547/55.

Per quanto riguarda la protezione contro le scariche atmosferiche, la necessità di installazione deve essere valutata da un professionista mediante la norma CEI 81-10.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Il direttore dei lavori può svolgere anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione?” el_id=”1442392701151-d156f902-b068″]Il direttore dei lavori può svolgere anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione, purché sia in possesso dei requisiti necessari.

L’ammissibilità del cumulo di qualifiche in capo ad uno stesso soggetto, il quale venga incaricato di svolgere sia le funzioni di direttore dei lavori che quelle di coordinatore per l’esecuzione, deve ritenersi indubbia.

Allo stesso modo, possono coincidere nella stessa persona la qualifica di progettista e quella di coordinatore per la progettazione; così come tutte le quattro funzioni possono fare capo ad uno stesso soggetto. Si tratta, evidentemente, di una mera facoltà, lasciata alla prudente valutazione del committente, e non certo di un obbligo.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Il direttore dei lavori svolge funzioni anche in materia di sicurezza e salute nei cantieri?” el_id=”1442394250128-16bee3ed-0897″]Tradizionalmente, il direttore dei lavori non è mai stato destinatario, nell’ordinamento giuridico nazionale, di obblighi e di responsabilità in materia di sicurezza e salute nei cantieri: per giurisprudenza costante, egli è stato considerato penalmente responsabile, in caso di infortunio occorso a lavoratori in cantiere, soltanto allorché si fosse ingerito nell’organizzazione del lavoro e nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, esorbitando quindi dalle funzioni sue proprie ed interferendo con i compiti del datore di lavoro dell’impresa esecutrice .

L’unica disposizione che è dato rinvenire contenente uno specifico obbligo in capo al direttore dei lavori è una norma oggi superata, dettata proprio per gli appalti di lavori pubblici: si trattava del comma 2 dell’art. 31 della legge 109 (vedi schema 22)nella versione introdotta dalla legge n. 216/1995 (c.d. Merloni-bis), ora sostituita a seguito delle modifiche operate dalla legge n. 415/1998 (Merloni-ter).

Macchedil dedica una grande parte di questo sito ai prodotti per la sicurezza in cantiere: DPI (dispositivi di prevenzione individuale), sistema anticaduta, antinfortunistica, segnaletica e abbigliamento per il lavoro sicuro.[/vc_toggle][vc_toggle title=”A chi l’impresa appaltatrice deve trasmettere il PSC?” el_id=”1442394180790-1dbb4d66-8712″]Questo obbligo, che l’art. 13, comma 2 del decreto 494 pone a carico dell’impresa “aggiudicataria”, si configura come particolarmente rilevante ai fini di un corretto funzionamento del sistema. Esso infatti, da un lato, è indispensabile per garantire la generale conoscenza del PSC da parte di tutti i soggetti tenuti ad osservarne i contenuti; dall’altro, è il presupposto per mettere le imprese esecutrici nelle condizioni di redigere il proprio POS in maniera “coerente” con il PSC, secondo i dettami dell’art. 5, comma 1, lett. b).

Proprio in ragione delle finalità della disposizione, si deve ritenere che tra la trasmissione del piano alle imprese ed ai lavoratori autonomi e l’inizio dei lavori debba comunque intercorrere uno spazio di tempo sufficiente a consentire a questi ultimi sia un adeguato esame del piano medesimo – ivi inclusa la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell’art. 14 – sia una meditata redazione del POS.

La scelta legislativa di porre un tale obbligo in capo all’impresa aggiudicataria appare del tutto coerente con il ruolo che quest’ultima riveste nel cantiere; in particolare, è del tutto coerente, sul piano dei principi, con la circostanza che nessun rapporto contrattuale viene ad instaurarsi tra le imprese esecutrici – le quali intervengono in cantiere in forza di contratti di subappalto, fornitura e posa in opera, nolo a caldo e così via – e la stazione appaltante; ed è coerente, sul piano di mero fatto, con la constatazione che l’impresa aggiudicataria è quella che certamente meglio conosce se, quante e quali imprese o lavoratori autonomi interverranno, ed in quale momento, nel cantiere.

Da questo punto di vista, il rinnovato art. 13, comma 2 del decreto 494 deve far ritenere abrogato il disposto dell’art. 31, comma 2-bis della legge 109 nella parte in cui faceva riferimento alle proposte di modifica che le imprese esecutrici possono proporre al PSC “loro trasmesso dalla stazione appaltante”: trasmissione di cui peraltro non si trovava cenno in alcuna altra disposizione e che appariva oggettivamente di assai problematica applicazione.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Cos’è il DURC (Il Documento Unico di Regolarità Contributiva)?” el_id=”1442406445257-c43f5ba8-860b”]Il DURC è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Quali interventi possono considerarsi in regime di attività edilizia libera?” el_id=”1442410750492-3d828bd8-4604″]• gli interventi di manutenzione ordinaria;
• gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe, di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
• le opere temporanee di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico o eseguite in aree esterne ai centri edificati.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Il condominio, che vuole far eseguire dei lavori edili (per esempio, ristrutturazione della facciata) servendosi di un’impresa appaltatrice, deve attenersi a determinate norme?” el_id=”1442410788354-e775360c-d7f4″]Sì. L’amministratore pro-tempore, assumendo il ruolo di committente (in mancanza, il proprietario-condomino), diviene il soggetto responsabile sul quale ricadono gli obblighi di legge.

Quindi, oltre agli adempimenti previsti dal codice civile, dalla normativa sugli appalti e da quella sul condominio, si devono applicare le norme speciali dettate per la sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri temporanei, o mobili (D.Lgs. 494/1996).

Si veda il seguente schema:
Il committente (amministratore di condominio/proprietario):
a) ha la facoltà di nominare un responsabile dei lavori.
b) nomina il coordinatore per la progettazione (art. 4 D.Lgs. 494/1996) e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 5 D.Lgs. 494/1996) (può egli stesso assumere questi compiti se ha i requisiti di legge), comunica il loro nominativo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi indicandolo anche nel cartello di cantiere;
c) verifica dei potenziali appaltatori e/o lavoratori autonomi: iscrizione CCIAA, idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da affidare, regolarità dei contributi assicurativi e previdenziali e richiede loro l’indicazione del contratto collettivo.

L’amministratore, anche quando affida i lavori ad un’unica impresa:
– fornisce alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 7 D.Lgs. 626/1994);
– trasmette all’ASL, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare (art. 11 D.Lgs. 494/1996).

Macchedil dedica una grande parte di questo sito ai prodotti per la sicurezza in cantiere: DPI (dispositivi di prevenzione individuale), sistema anticaduta, antinfortunistica, segnaletica e abbigliamento per il lavoro sicuro.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Quali interventi sono soggetti a permesso di costruire?” el_id=”1442411101241-907abc02-10e8″]- Gli interventi di nuova costruzione;
– Gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
– Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili di nuova costruzione, comportino mutamenti della destinazione d’uso.[/vc_toggle][vc_empty_space height=”30px”][vc_toggle title=”Cos’è il P.S.S. (Piano Sostitutivo di Sicurezza)?” el_id=”1442395219510-a4c7e17c-19b8″]Piano che si attiene alle scelte autonome dell’appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto dal D. Lgs. 494/96 s.m.i.

Viene predisposto dall’impresa esecutrice dei lavori (appaltatore) e dalle eventuali imprese di subappalto e/o di fornitura (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.).
Le imprese esecutrici dei lavori hanno l’obbligo di predisporre il PSS per ogni cantiere in cui effettuano delle lavorazioni nel coso non si applichi il disposto di cui al D. Lgs. 494/96.

Viene predisposto entro trenta giorni dall’aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l’inizio dei lavori stessi (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.).

L’aggiornamento è demandato all’impresa esecutrice o al subappaltatore nei casi in cui il piano sia di competenza dei subappaltatori.

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza è previsto per tutti i cantieri dove non si applichi il D. Lgs. 494/96. In questi cantieri si è in assenza sia di PSC che del POS.

Il PSS è da intendere sostitutivo anche del Piano di Sicurezza di cui alla legge n, 55/1990.

Il piano non è sostitutivo del PSC e del POS, conseguentemente affronta tutti i rischi del cantiere individuando le relative misure di sicurezza. In caso di PSS l’appaltatore è esonerato dalla predisposizione del POS.

Macchedil dedica una grande parte di questo sito ai prodotti per la sicurezza in cantiere: DPI (dispositivi di prevenzione individuale), sistema anticaduta, antinfortunistica, segnaletica e abbigliamento per il lavoro sicuro.[/vc_toggle][vc_toggle title=”A chi va consegnato il PSS?” el_id=”1442394963650-3e5d4188-77a4″]Il PSS deve essere consegnato dall’appaltatore direttamente al committente, come previsto dall’art. 31, comma 1-bis della legge 109; nella fattispecie, del resto, non si pone neppure un problema di scelta, mancando sicuramente il coordinatore per l’esecuzione.

Deve escludersi, tuttavia, che il committente sia tenuto a svolgere qualche attività specifica, avente ad oggetto tale piano: sia perché nulla dice in proposito la normativa, sia perché, come sempre, non possono richiedersi al committente condotte che presuppongono una competenza, in materia di sicurezza, di cui egli non è in possesso.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Quando va consegnato il PSS?” el_id=”1442395004626-925e47d8-4ebf”]Il PSS va consegnato dall’appaltatore unitamente al proprio piano operativo, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

Per quanto riguarda il momento in cui il PSS deve essere consegnato, si deve ritenere che valgano gli stessi principi già esposti con riferimento alle regole sulla consegna da parte dell’appaltatore del POS.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Il PSS deve essere redatto anche quando in cantiere sia stata prevista e sia presente una sola impresa?” el_id=”1442395063244-6cd707d8-36a5″]Nel caso in cui nel cantiere sia stata prevista e sia presente una sola impresa diventa comunque obbligatoria la sua redazione, anche se perde molto del suo significato.[/vc_toggle][vc_toggle title=”L’obbligo di redazione e consegna del PSS incombe soltanto sull’impresa appaltatrice?” el_id=”1442395149108-6cf02129-9c03″]Una delle novità più significative dell’art. 31 della legge quadro è rappresentata dalla introduzione dell’obbligo di redazione, da parte dell’appaltatore, di “un piano di sicurezza sostitutivo del PSC e del piano generale di sicurezza, quanto questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494”.

Trattasi di disposizione che non ha trovato riscontri nel decreto 528, diversamente da molte altre novità introdotte dalla legge quadro (basti pensare al POS); l’argomento, pertanto, attiene alla materia degli appalti di lavori pubblici e riguarda in via esclusiva l’appaltatore.

Nondimeno, la norma non può essere letta senza tenere conto delle innovazioni apportate al decreto 494; in particolare, ogni riferimento al piano generale di sicurezza deve intendersi del tutto superato ed il PSS va inteso esclusivamente come piano sostitutivo del PSC previsto dall’art. 12 del decreto.[/vc_toggle][vc_empty_space height=”30px”][vc_toggle title=”Cos’è il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza)?” el_id=”1442395299396-ae4a5405-ae36″]Testo aggiornato con la normativa vigente D.lgs 81/2008

il POS (Piano Operativo di Sicurezza) é un documento indispensabile presente su ogni cantiere, redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 81/08  in riferimento al singolo cantiere interessato e, come indicato nell’Allegato XV del decreto, deve contenere i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS.


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Testo in vigore con la normativa 626

Piano che si attiene alle scelte autonome dell’appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo sia previsto dal D. Lgs. 494/96 s.m.i..

Viene predisposto dall’impresa esecutrice dei lavori (appaltatore) e dalle eventuali imprese di subappalto e/o di fornitura (art. 3 e 9 D. Lgs. 494/96 s.m.i.). Le imprese esecutrici dei lavori hanno l’obbligo di predisporre il POS per ogni cantiere in cui effettuano delle lavorazioni.

Viene predisposto entro trenta giorni dall’aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l’inizio dei lavori stessi (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.).

L’aggiornamento è demandato all’impresa esecutrice o al subappaltatore nei casi in cui il piano sia di competenza dei subappaltatori.

Il CSE (Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori), ex art. 5 D. Lgs. 494/96, ha l’obbligo di verificare l’idoneità del POS predisposto dall’appaltatore, e in caso di chiederne delle modifiche ed eventuali aggiornamenti.

Il Piano Operativo di Sicurezza è previsto per tutti i cantieri di competenza di una singola impresa. Con questo piano l’impresa esecutrice definisce in modo autonomo e funzionale l’organizzazione dei lavori in cantiere.

Le disposizioni di legge applicabili sono:
• art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i. per i lavori pubblici;
• art. 3 e 9 del D. Lgs. 494/96 s.m.i. per i lavori privati.

I contenuti minimi del piano sono:
– Il piano non affronta i rischi dati dalle scelte architettoniche o progettuali, in quanto queste vengono individuate dal Coordinatore per la progettazione attraverso il PSC. Il POS si limita ad:
– Individuare i rischi dati dall’organizzazione del cantiere durante l’esecuzione dei lavori, determina le fasi di lavoro, la durata e l’eventuale interferenza con altre attività, l’uso e l’ubicazione delle macchine ed attrezzature.
– Indicare le responsabilità in merito alla sicurezza e alla produzione all’interno del cantiere;
– Prevedere l’informazione dei lavoratori sui rischi presenti in cantiere e/o dati da particolari fasi lavorative, predispone le procedure di informazione dei lavoratori subordinati.
– Individuare e fissare i posti fissi di lavoro in relazione alle scelte organizzativo funzionali, predispone il lay-out del cantiere.
– Fissare i criteri di manutenzione della macchine, determina le aree di stoccaggio.
– Verificare la necessità di predisporre i sevizi di emergenza (antincendio, primo soccorso, evacuazione).
– Prevedere la reciproca informazione dei subappaltatori (art. 7 D. Lgs. 626/94) e dei lavoratori autonomi, organizza l’evacuazione dei rifiuti, ecc.

Macchedil dedica una grande parte di questo sito ai prodotti per la sicurezza in cantiere: DPI (dispositivi di prevenzione individuale), sistema anticaduta, antinfortunistica, segnaletica e abbigliamento per il lavoro sicuro.[/vc_toggle][vc_toggle title=”La redazione del POS è sempre obbligatoria, a prescindere dalla esistenza del PSC?” el_id=”1442395467714-04285ebd-f278″]Il nuovo testo del decreto 494 ha fatto proprio il principio, già contenuto nell’art. 31 della legge 109, secondo cui la redazione del POS è comunque obbligatoria in tutti i casi, a prescindere dall’esistenza o meno dei coordinatori per la sicurezza e del PSC.

Tanto si evince, nel testo dell’art. 31, dal fatto che il POS viene definito come “piano complementare di dettaglio” non soltanto del PSC, ma anche del PSS, redatto appunto nel caso di mancanza del PSC; ma il principio è stato reso ancora più esplicito nel decreto 494, prevedendo l’obbligo “anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa”, vale a dire nel caso tipico in cui è sicuramente da escludere la redazione di un PSC.[/vc_toggle][vc_toggle title=”La redazione del POS è sempre obbligatoria, qualunque sia la tipologia o la dimensione dell’impresa?” el_id=”1442395633332-e3cade39-ecd6″]L’obbligo di redazione del POS incombe su qualsiasi impresa esecutrice, senza distinzioni qualitative o dimensionali, e quindi includendo anche le imprese esonerate dall’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, comma 11 del decreto 626.

Questa conclusione era già contenuta nel testo dell’art. 31 della legge 109, il quale non configura nessuna ipotesi di deroga all’obbligo; ma il principio è stato reso ancora più esplicito in occasione della modifica del decreto 494, includendo espressamente tra i destinatari dell’obbligo anche il datore di lavoro dell’impresa “familiare o con meno di 10 addetti”, vale a dire appunto la categoria di soggetti ammessi dal succitato art. 4, comma 11 alla redazione di una mera autocertificazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di valutazione dei rischi .[/vc_toggle][vc_toggle title=”Il POS deve essere aggiornato durante i lavori?” el_id=”1442395658137-75a39486-836a”]La specifica disciplina del momento di redazione e consegna del POS, in ogni caso, non deve far trascurare la circostanza che detto piano è pur sempre uno strumento che deve essere adeguato ed aggiornato: in particolare, va ricordato l’obbligo sancito, sia pure indirettamente, dall’art. 5, comma 1, lett.b) del decreto 494 di adeguare il POS tutte le volte in cui ciò risulti necessario.

L’eventuale adeguamento, peraltro, non fa insorgere in capo all’impresa un diritto ad aggiornamento del prezzo, in quanto le misure contenute nel POS non sono oggetto di una remunerazione autonoma e distinta da quella delle prestazioni, cui le misure di sicurezza si riferiscono; l’eventuale aggiornamento del prezzo contrattuale, pertanto, consegue semmai alla eventuale pattuizione di nuove lavorazioni, nel cui corrispettivo il costo delle misure di prevenzione e protezione deve comunque ritenersi assorbito.[/vc_toggle][vc_toggle title=”A chi deve essere consegnato il POS?” el_id=”1442395703326-7fd6fa88-e141″]Un’altra differenza tra la legge 109 e il decreto 494 si rinviene con riferimento al soggetto al quale consegnare il POS. Mentre l’art. 13, comma 3 del decreto 494 impone all’impresa esecutrice di trasmettere il proprio POS al coordinatore per l’esecuzione, l’art. 31, comma 1-bis ne dispone la consegna “ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2”, vale a dire alle stazioni appaltanti.

Anche in questo caso, la contraddizione è probabilmente soltanto apparente.

La scelta della legge 109 si spiegava, verosimilmente, con il fatto che l’art. 31, comma 1-bis dispone la consegna “ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2” non solo del POS, ma anche delle proposte di modifica (che sono soltanto eventuali) e del PSS del PSC. Avendo voluto raggruppare tutti questi documenti in un’unica disposizione, pur non presupponendo tutti la presenza del coordinatore per la sicurezza (sicuramente lo esclude, per definizione, il PSS; ma anche il POS può riguardare un cantiere privo di coordinatore), il riferimento diretto al committente era divenuto in qualche modo inevitabile.

Diventava allora necessario distinguere tra cantieri in cui era presente il coordinatore per l’esecuzione e cantieri in cui esso mancava.

Nel primo caso, era sicuramente da escludere che il committente, in quanto destinatario del piano operativo, divenisse in realtà il soggetto cui competono gli adempimenti aventi ad oggetto il POS medesimo, ovvero relativi alle proposte di modifica del PSC. Se, così fosse stato, il committente avrebbe finito per dover valutare egli stesso l’idoneità del POS complementare di dettaglio redatto dall’impresa, così come le proposte integrative del piano di sicurezza avanzate dall’appaltatore: ma in questo modo si sarebbe sostituito al coordinatore, proprio in quelli che sono i compiti tipici ed esclusivi di quest’ultimo.

Evidente il contrasto che una tale interpretazione avrebbe determinato rispetto ai principi fondamentali ispiratori della direttiva 92/57/CEE e del D.Lgs. n. 494/1996.

La lettura più corretta, almeno sul piano sistematico, era dunque nel senso che il committente, allorché vi fosse un coordinatore per l’esecuzione, dovesse svolgere una funzione di mero tramite, provvedendo cioè immediatamente a consegnare a quest’ultimo sia le proposte di integrazione al PSC, sia il POS consegnatigli dall’impresa; a meno di non voler sostenere, con una lettura testualmente più difficile, ma di indubbio buon senso, che detti documenti fossero da consegnare direttamente al coordinatore per l’esecuzione nella sua qualità di incaricato della stazione appaltante in cantiere per tutto ciò che attiene alla sicurezza.

Il decreto 528 ha sancito definitivamente la fondatezza di questa prospettazione, volta a superare un dato letterale assai discutibile, e lo ha fatto nella maniera più diretta, vale a dire prevedendo espressamente che è il coordinatore per l’esecuzione, e non già il committente, il soggetto al quale va consegnato il POS.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]