Cos’è il DURC ?

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[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il DURC è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Le modalità di rilascio del DURC nel settore edile sono disciplinate dalla Circolare INAIL n: 38/2005,dalla Circolare INPS n: 92/2005 e dalla Comunicazione della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili n:272/2005.

Il richiedente principale del DURC è l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provvisti di delega.

Sono soggetti richiedenti anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione).

Il DURC viene richiesto per via telematica tramite lo Sportello Unico Previdenziale (modalità principale) compilando le schermate che appaiono a video.

La richiesta per via telematica può essere effettuata accedendo alternativamente a www.sportellounicoprevidenziale.it (aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica appaltanti) oppure a www.inail.it (aziende ed intermediari) o a www.inps.it (aziende ed intermediari) o alla cassa edile locale per Milano www.cassaedilemilano.it.

I moduli cartacei, reperibili presso le strutture territoriali di Casse Edili, INPS o INAIL, nonché scaricabili dal presente Sportello Unico ovvero dai siti INTERNET di INPS ed INAIL, devono essere debitamente compilati secondo le istruzioni riportate sugli stessi.

Al momento della partecipazione alla gara e fino all’aggiudicazione, l’impresa può dichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi.

La certificazione di regolarità contributiva deve essere richiesta:

Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia:
• per la verifica della dichiarazione
• per l’aggiudicazione dell’appalto(ove pretesa)
• prima la stipula del contratto
• per il pagamento degli stati di avanzamento lavori
• per il collaudo ed il pagamento del saldo finale

Per lavori privati in edilizia:
• prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia o di DIA (denuncia inizio attività)

Per Attestazione SOA, iscrizione all’Albo Fornitori, agevolazioni – finanziamenti – sovvenzioni:
• prima dell’inoltro della relativa istanza

Per gli appalti di forniture:
• per la verifica della dichiarazione
• per l’aggiudicazione dell’appalto(ove pretesa)
• per la stipula del contratto (ove previsto)
• per l’emissione dell’ordinativo
• per il pagamento finale

Per gli appalti di servizi:
• per la verifica della dichiarazione
• per l’aggiudicazione dell’appalto(ove pretesa)
• per la stipula del contratto
• all’atto della regolare esecuzione
• alla liquidazione di ogni fattura (nel solo caso dei servizi di pulizia).

Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione:
• per la stipula della relativa convenzione o per il rilascio della relativa concessione.

Il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio in caso di richiesta per lavori edili, mentre negli altri casi viene rilasciato dalla Sede INPS o INAIL competente per territorio a seconda dell’Ente al quale è stata presentata la richiesta.

Il DURC viene trasmesso al richiedente (e comunque in copia alla ditta se il richiedente è diverso da questa), utilizzando il canale postale con raccomandata A/R, all’indirizzo indicato dalla stessa in fase di richiesta.
Può essere richiesta presso qualsiasi struttura territoriale di Cassa Edile, INPS o INAIL una “Ristampa” del DURC.

Il DURC viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di completa acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico.

Gli Enti si riservano la facoltà di richiedere all’impresa documentazione ad integrazione dei dati già forniti, qualora sia ritenuta necessaria al fine dell’accertamento della regolarità contributiva, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto. Tale richiesta, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.

Qualora l’impresa non presenti la suddetta documentazione entro il termine assegnato, l’Ente che l’ha richiesta si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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