[vc_row][vc_column][special_heading title=”Come è disciplinata la DIA? ” subtitle=”e quali sono le modalità procedimentali?”][vc_column_text]La denuncia d’inizio dell’attività è un istituto introdotto in via generale nel nostro ordinamento dall’art. 19 della legge n. 241/1990, come sostituito dall’art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993.
In modo specifico tale istituto per alcuni interventi edilizi minori è stato introdotto dall’art. 4, commi 7-18, della legge n. 493/1993, come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996.
Occorre ora fare riferimento alla disciplina di cui all’art. 22 del T.U. per l’edilizia come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che amplia gli interventi soggetti a DIA.
In ordine alla denuncia di inizio attività si richiama quanto specificato al paragrafo 5.1.2 del capitolo 5.
Pregiudizialmente si premette che alla DIA va applicata, in assenza di specifiche previsioni, la medesima disciplina che regola l’edificazione subordinata a permesso di costruire.
La denuncia d’inizio attività va presentata dagli aventi titolo analogamente per quanto stabilito in relazione alla domanda del permesso di costruire ed al riguardo si richiamano le indicazioni di cui al paragrafo 7.1.
Al momento della presentazione, l’ufficio ricevente deve apporre sulla domanda e copia la data ed il nominativo del responsabile del procedimento.
La domanda va corredata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, al regolamento edilizio vigente e con le norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché dai necessari elaborati progettuali.
La copia della denuncia, munita della data di ricevimento, costituisce titolo abilitante ad effettuare gli interventi indicati.
La denuncia in questione va presentata 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, per cui il privato non può procedere all’esecuzione dell’opera immediatamente, ma deve attendere il decorso di tale termine.
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, al Comune, il termine di 30 giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso: ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti (art. 23, comma 3, T.U. per l’edilizia).
Nel caso in cui l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete al Comune, ove il parere favorevole dell’organo preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge n. 241/1990: in tale ipotesi il termine di 30 giorni decorre dall’esito della conferenza; in caso di esito non favorevole la denuncia è priva di effetti.
In caso d’irregolarità o incompletezza della domanda, l’organo comunale preposto è tenuto a darne comunicazione al richiedente entro 10 giorni, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 300/1992 (regolamento d’attuazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990). Ciò implica che il termine di 30 giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della denuncia completa in tutti i suoi elementi. La medesima interruzione vale anche per l’eventuale richiesta d’elementi integrativi o di giudizio che non siano nella disponibilità del Comune e che lo stesso non può acquisire autonomamente.
La presentazione della denuncia impone all’organo preposto l’avvio di un procedimento amministrativo, da concludersi nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione, avente per oggetto la verifica dei lavori progettuali che s’intendono effettuare ai presupposti e requisiti prescritti: è da sottolineare che si tratta di adempimento doveroso non rimesso alla discrezionalità di questo, con le eventuali conseguenze, in caso d’omissione, di carattere amministrativo e penale.
Qualora venga riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il dirigente o il responsabile incaricato deve notificare all’interessato il provvedimento a non effettuare le previste trasformazioni indicando le ragioni poste alla base del divieto.
Nei casi, poi, di false attestazioni del professionista che ha redatto la relazione, l’organo sopraindicato è tenuto a darne contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine d’appartenenza.
In relazione al diniego, gli aventi titolo possono presentare una nuova denuncia d’inizio attività qualora, attraverso le modifiche progettuali, sia possibile soddisfare le condizioni stabilite.
In caso di riscontro positivo, l’organo preposto è tenuto ad emanare un atto d’accertamento della sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti, consentendo al privato di procedere alle trasformazioni: sottolineiamo che tale atto è privo del valore provvedimentale, ma è necessario non solo per definire il procedimento istruttorio di cui trattasi ma anche per una situazione di certezza giuridica nel rapporto tra privato interessato e pubblica Amministrazione.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][special_heading title=”Quali interventi sono soggetti a DIA?” subtitle=”Interventi che richiedono il DIA o sono soggetti ad esso”][vc_column_text]La disposizione in esame distingue due ipotesi fondamentali:
• interventi realizzabili mediante DIA;
• interventi che possono essere realizzati mediante DIA in alternativa al permesso di costruire.
I primi sono:
a) gli interventi non soggetti al permesso di costruire purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
b) le varianti al permesso di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; in tale ipotesi le denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Per tali interventi l’interessato ha facoltà di chiedere il rilascio del permesso di costruzione: in questa ipotesi non è dovuto il pagamento del contributo di costruzione e l’eventuale violazione della disciplina urbanistico-edilizia comporta l’applicazione delle sole sanzioni di natura pecuniaria con esclusione di quelle penali.
I secondi sono:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 10 del T.U. per l’edilizia;
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora disciplinati dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti, rilevando che per i piani attuativi approvati prima dell’entrata in vigore della legge n. 443/2001 il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati e, in mancanza, si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica in cui venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra indicate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano di diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Si evidenzia che la realizzazione degli interventi effettuati con DIA è subordinata, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione prescritti.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][templatera id=”1588″][/vc_column][/vc_row]