Ristrutturazioni: dal 3 agosto le rinnovabili obbligatorie arrivano al secondo livello

    Ristrutturazioni: dal 3 agosto le rinnovabili obbligatorie arrivano al secondo livello

    Dal 3 agosto 2026 sono entrati in vigore gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili per le ristrutturazioni edilizie di secondo livello e per il rifacimento degli impianti termici, in attuazione del D.Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5 (Direttiva RED III).

    Il provvedimento estende il raggio d’azione del D.Lgs. 199/2021: le quote minime di energia da fonti rinnovabili non riguardano più soltanto gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni importanti di primo livello, ma si applicano anche agli interventi sull’involucro edilizio e sulla climatizzazione. La conformità a questi requisiti è vincolante per l’ottenimento dei permessi abilitativi: l’inosservanza determina il diniego al rilascio del titolo edilizio da parte del Comune.

    La data spartiacque: conta il deposito del titolo edilizio

    Il parametro normativo per stabilire l’applicazione delle nuove regole è la data di protocollo dell’istanza del titolo abilitativo (CILA, SCIA o Permesso di Costruire):

    • Pratiche presentate entro il 2 agosto 2026: restano assoggettate alla disciplina previgente.
    • Pratiche depositate dal 3 agosto 2026 in poi: devono obbligatoriamente integrare le quote minime di rinnovabili stabilite dal D.Lgs. 5/2026.
    La data di avvio materiale del cantiere o la firma del contratto d’appalto non hanno rilevanza giuridica ai fini dell’obbligo: fa fede unicamente il momento della trasmissione formale della pratica allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).

    Primo e secondo livello: qual è la differenza sostanziale?

    La classificazione degli interventi di ristrutturazione è definita dal Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 (“Requisiti Minimi”) e si basa su due parametri precisi: la percentuale di superficie disperdente dell’involucro interessata dai lavori e la presenza o meno del rifacimento dell’impianto termico.

    1. Ristrutturazione importante di Primo Livello (interventi pesanti e globali)

    Si configura quando i lavori soddisfano contemporaneamente due condizioni:

    • Interessano più del 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’intero edificio (es. isolamento termico di tutte le pareti verticali più la copertura).
    • Comportano contestualmente la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva a servizio dell’intero fabbricato.

    In questo caso l’edificio viene trattato a livello prestazionale quasi come una nuova costruzione: si applica una verifica globale sui consumi dell’intero fabbricato e scattano quote rinnovabili elevate (40% per l’acqua calda sanitaria e 40% per la climatizzazione).

    2. Ristrutturazione importante di Secondo Livello (interventi sull’involucro o parziali)

    Si verifica quando l’intervento interessa l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ma ricade in uno di questi scenari:

    • Interessa tra il 25% e il 50% della superficie disperdente, con o senza intervento sull’impianto termico (es. isolamento a cappotto delle sole facciate principali o coibentazione integrale della copertura).
    • Interessa più del 50% della superficie disperdente, ma senza toccare l’impianto termico esistente.

    Cosa cambia dal 3 agosto 2026: in passato, per il secondo livello era sufficiente verificare le prestazioni termiche dei singoli componenti isolati (trasmittanza U). Con il D.Lgs. 5/2026 scatta per la prima volta l’obbligo di coprire almeno il 15% dei consumi complessivi di riscaldamento e raffrescamento con fonti rinnovabili.

    Gli interventi che interessano meno del 25% della superficie disperdente (come la semplice sostituzione dei serramenti di un alloggio o l’isolamento di una singola parete) sono classificati come riqualificazione energetica semplice e restano esclusi dagli obblighi percentuali di fonti rinnovabili.

    Riepilogo delle quote minime per ciascuna tipologia di lavoro

    Il quadro normativo aggiornato al D.Lgs. 5/2026 fissa i seguenti requisiti percentuali di copertura da fonti rinnovabili:

    Tipologia di intervento edilizioProduzione Acqua Calda Sanitaria (ACS)Climatizzazione invernale ed estiva
    Nuove costruzioni60% da fonti rinnovabili60% da fonti rinnovabili
    Ristrutturazioni importanti di 1° livello (involucro > 50% + rifacimento impianto)40% da fonti rinnovabili40% da fonti rinnovabili
    Ristrutturazioni importanti di 2° livello (involucro > 25% superficie disperdente)Nessuna quota autonoma15% dei consumi complessivi da rinnovabili
    Ristrutturazione dell’impianto termicoNessuna quota autonoma15% dei consumi complessivi da rinnovabili

    A questi requisiti si affianca l’obbligo di installazione di impianti fotovoltaici, calcolato sulla superficie coperta in pianta dell’edificio al livello del suolo con coefficiente 0,05 per i nuovi edifici e 0,025 per gli edifici esistenti.

    Sostituzione della caldaia e ristrutturazione d’impianto: la distinzione tecnica

    Un chiarimento interpretativo fondamentale fornito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) riguarda la demarcazione tra manutenzione e ristrutturazione impiantistica:

    • Sostituzione del generatore di calore: il semplice passaggio da una caldaia tradizionale a una a condensazione (senza alterazione della rete di distribuzione ed emissione) non costituisce ristrutturazione d’impianto e non fa scattare l’obbligo del 15%.
    • Ristrutturazione dell’impianto termico: scatta in presenza di interventi sostanziali che modificano congiuntamente il sistema di generazione, la rete di distribuzione e i corpi scaldanti o radianti.
    Attenzione alla relazione tecnica: la corretta qualificazione dell’intervento nella relazione ex Legge 10/1991 è determinante per evitare contestazioni in sede di verifica da parte degli uffici tecnici comunali o del GSE.

    Regime di deroghe ed eccezioni ammesse

    La normativa prevede possibilità di deroga documentata nei seguenti casi specifici:

    • Impossibilità tecnica o strutturale: impedimenti oggettivi legati a vincoli architettonici, paesaggistici o indisponibilità di superfici idonee per l’installazione dei collettori o dei pannelli solari.
    • Mancata convenienza economica: perizia tecnica asseverata che dimostri tempi di ammortamento sproporzionati rispetto alla vita utile dell’opera, associata a requisiti compensativi sull’efficienza dell’involucro per gli edifici nuovi e di primo livello.
    • Sistemi a resistenza elettrica: l’adozione del riscaldamento elettrico diretto è vincolata al raggiungimento della classe energetica B o superiore dell’unità immobiliare.

    L’impatto sui cantieri: l’aumento dei lavori in quota sui tetti

    L’introduzione diffusa degli obblighi sulle coperture esistenti comporta un incremento diretto degli interventi di montaggio fotovoltaico, pompe di calore e solare termico sui tetti di edifici residenziali e industriali.

    L’aumento della frequenza delle lavorazioni e delle successive manutenzioni in copertura impone l’installazione preventiva di sistemi di sicurezza anticaduta affidabili:

    • Installazione di linee vita per tetti certificate secondo UNI 11578 e UNI EN 795 per garantire l’ancoraggio continuo dei montatori.
    • Posa di parapetti anticaduta provvisori durante le fasi di cantiere e montaggio dei moduli.
    • Adozione di parapetti permanenti in alluminio per coperture con accessi manutentivi periodici.
    Approfondimenti correlati sul nostro blog: consulta la guida agli interventi in edilizia libera senza permessi e il manuale tecnico su linee vita e sistemi anticaduta per ogni tipologia di tetto.

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